Rimborso delle spese adottive sostenute dal 2012 al 2017

Rimborso delle spese adottive sostenute dal 2012 al 2017

RIMBORSO SPESE ADOTTIVE ANNO 2012-2017. Si informa che oggi 10-03-2020 CAI ha pubblicato, sul proprio sito, il decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia che riapre i termini di presentazione delle istanze di rimborso delle spese adottive sostenute per l’adozione internazionale e concluse negli anni 2012 – 2017 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 maggio 2018. Le istanze andranno presentate, a pena di irricevibilità, entro 60 giorni dalla pubblicazione del DM e dunque da oggi 10 marzo accedendo al portale on line “Adozione Trasparente.

In corso di pubblicazione il Decreto che riapre i termini di presentazione delle istanze per il rimborso delle spese adottive sostenute dal 2012 al 2017 – AVVISO

E’ in corso di pubblicazione il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia (DM) che riapre i termini di presentazione delle istanze di rimborso delle spese adottive sostenute per l’adozione internazionale e concluse negli anni 2012 – 2017 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 maggio 2018. Le istanze andranno presentate, a pena di irricevibilità, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione del DM su questo sito, con le medesime modalità stabilite dal DPCM del 3 maggio 2018. Per la presentazione delle istanze è necessario leggere non solo il DM ma anche il DPCM oltre al manuale di istruzioni operative che sarà pubblicato con il DM.

Per quanto riguarda la presentazione delle istanze, queste dovranno essere presentate esclusivamente mediante il portale on line “Adozione Trasparente” il cui accesso avviene solo tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

Le coppie che hanno beneficiato dell’adozione di cui all’art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184 e coloro che hanno concluso la procedura adottiva senza l’assistenza di un ente autorizzato potranno presentare l’istanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le coppie che hanno già inoltrato l’istanza di rimborso sulla base del D.P.C.M. del 3 maggio 2018 non potranno ri-presentare una nuova istanza.

L’istanza di ammissione al rimborso ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio. Su queste dichiarazioni la Segreteria Tecnica effettua i controlli previsti dalla vigente normativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) con particolare riferimento ai redditi dichiarati, chiedendo riscontro all’Agenzia delle Entrate. Ove si riscontrino difformità tra quanto dichiarato nelle istanze e quanto attestato dall’Agenzia delle Entrate, la Segreteria Tecnica invierà specifica segnalazione alla Procura della Repubblica. Si raccomanda dunque di prestare particolare attenzione nella redazione delle istanze.

E’ possibile inviare quesiti esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo [email protected] non oltre 10 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze di rimborso, indicando nell’oggetto “quesito DM rimborsi”.

Le risposte di interesse generale saranno pubblicate nella sezione Linea CAI Domande Frequenti.

Il nuovo Decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.