Adozioni internazionali – Repubblica del Burkina Faso

Scheda paese

Superficie:  274.471 Km²
Abitanti:  12.272.000 (stime 2001)
Densità:  45 ab/Km²
Forma di governo:  Repubblica presidenziale
Capitale:  Ouagadougou (824.000 ab.)
Gruppi etnici:  Mossi 48%, Mande 17%, Fulbe 10%, Tuaregh e altri 25%
Paesi confinanti:  Mali a NORD-OVEST, Costa d’Avorio, Ghana, Togo e Benin a SUD, Niger ad EST
Clima:  tropicale di tipo sub sahariano con 2 stagioni decisamente contrastanti: la stagione delle piogge della durata di circa 4 mesi (maggio-giugno/settembre) e la stagione secca.
Lingua:  Francese (ufficiale), dialetti etnici
Religione:  Animista 65%, Musulmana 25%, Cristiana 10%
Moneta:  Franco CFA

Referenti per le adozioni internazionali

Autorità competente:
Ministere de la Famille e de la Solidarietè National – Direction Generale de la Famille et de l’enfant – Direction de la Protection de l’Enfant
01 Ouagadougou – 01 BP 515

Ambasciata d’Italia competente:
Ouagadougou (Burkina Faso), indirizzo: OUAGA 2000 Porte 50 Rue 15.610
Arrondissement 12 Secteur 52; email: [email protected] ; Sito web:
ambouagadougou.esteri.it
Abidjan (Costa d’Avorio) 16, rue de la Canebière 01 BP 1905 –
http://www.ambabidjan.esteri.it/- per l’ufficio delle attività consolari

Rappresentanza diplomatica in Italia:
Ambasciata del Burkina Faso
via Archimende n.97, 00136 Roma – http://www.ambaburkinaitalie.it/

Normative e procedure

In data 11/01/1996 il Paese ha ratificato la Convenzione de l’Aja n.33 del 29/05/93 e il 01/05/1996 è entrata in vigore.

Normativa Vigente
• Codice delle Persone e della Famiglia del 1990 (artt. 470-507);
• Decreto relativo alla creazione ed alle condizioni per l’apertura dei centri d’accoglienza dei minori in difficoltà, n. 2010-616/PRES/PM/MASSN;
• Decreto sulle condizioni degli affidamenti e del post-adozione dei minori nelle strutture d’accoglienza e nelle famiglie d’accoglienza, n. 2010-617/PRES/PM/MASSN.

Requisiti previsti dalla normativa locale per gli adottanti
• Possono adottare le coppie sposate da almeno 5 anni;
• la coppia non può avere più di un figlio (adottivo o biologico);
• gli adottanti non devono avere più di 50 anni di età (coniuge più anziano).

Requisiti relativi all’adottando
Un bambino può essere adottato se dichiarato abbandonato dal tribunale civile oppure se i genitori hanno redatto un atto autenticato davanti a un giudice dichiarando il consenso all’adozione.

Caratteristiche dei minori adottabili
I bambini proposti in adozione ordinaria solitamente hanno una età prescolare, nel rispetto delle norme italiane che prevedono una differenza di età tra adottante e adottato di un minimo di 18 anni e di un massimo di 45 .
I minori proposti in adozione sono bambini trovati e quindi abbandonati oppure i cui genitori biologici hanno rinunciato alla potestà genitoriale o a cui i servizi sociali hanno tolto detto diritto.
I motivi dell’abbandono possono essere riconducibili alla morte o a problemi di salute della madre biologica, motivi tradizionali, situazioni di parentela nella famiglia allargata.
Spesso i bambini vengono abbandonati appena nati o nei primissimi anni di vita e vengono collocati dai servizi sociali negli orfanotrofi presenti in tutte le città del Paese, dove vengono nutriti, accuditi, curati, vaccinati e istruiti secondo le possibilità e lo stile di vita usato nel Paese straniero.
Le condizioni di salute e dello sviluppo psicofisico dei minori solitamente sono buone rispetto allo standard di vita e alle condizioni sociali del Paese da cui provengono.
Invece dalle liste degli special needs provengono minori con età superiore ai 7 anni, oppure con l’elettroforesi dell’emoglobina alterata (situazione molto diffusa nei Paesi dell’Africa Sub-Sahariana), con l’epatite B, con HIV a volte negativizzato. Altre patologie richiedono decreti di idoneità in cui è espresso il consenso ad adottare bambini con handicap.

La procedura
La coppia, dopo che ha conferito l’incarico all’Ente Autorizzato, dovrà preparare un dossier contenente una serie di documenti, il quale, una volta tradotto, asseverato e legalizzato presso l’Ambasciata del Burkina Faso in Italia, sarà inviato all’Autorità Centrale Burkinabè, che ne esaminerà il contenuto e informerà sull’accettazione di esso.
Una Commissione dell’Autorità Centrale Burkinabè, previo studio del dossier, provvederà ad effettuare l’abbinamento alla coppia e a comunicarlo ad essa tramite l’Ente autorizzato, che illustrerà la proposta ai coniugi, fornendo ad essi tutti i documenti tradotti ed le informazioni esplicative fornite tramite la referente dell’Ente nel Paese.
Dopo l’accettazione dell’abbinamento inizia la procedura di adozione: un atto del consenso all’adozione verrà redatto innanzi ad un notaio, poi sarà iscritta una causa al ruolo del Tribunale di Grande Istanza competente a seconda della residenza del minore perché il Giudice accolga la domanda di adozione del minore e ordini all’Ufficiale di stato civile di modificare lo status giuridico dell’adottato. Un mese è il tempo previsto per un eventuale ricorso di appello avverso la medesima, al termine del quale la sentenza diventa esecutiva. In seguito si provvederà a raccogliere tutti i documenti, trascrivere la sentenza, poi tradurli e legalizzarli presso l’Ambasciata Italiana competente che è in Costa D’Avorio, inviarli alla CAI per ottenere l’Autorizzazione all’ingresso ed alla residenza permanente in Italia del Minore, ottenere il passaporto del minore ed infine il visto di ingresso in Italia per il bambino.
L’adozione è per procura, quindi la coppia adottiva è rappresentata dall’Avvocato di Shalom in ogni formalità dia giudiziaria che amministrativa.
E’ necessario un unico viaggio.
Il tempo di permanenza nel Paese è attualmente di 8 giorni pieni sul suolo del paese, così derogato prima a causa del Covid, successivamente a causa dello stato di insicurezza presente sul territorio del Burkina Faso.
Forma della decisione: giudiziaria
E’ una adozione per procura, quindi i genitori adottivi danno formale mandato all’avvocato burkinabè di rappresentarli in giudizio. I coniugi avranno foto del minore durante lo svolgimento dell’adozione. La coppia potrà recarsi nel paese solo quando la procedura di adozione sarà conclusa e incontrerà il bambino, che avrà assunto il loro cognome e sarà giuridicamente loro figlio.

Effetti della decisione:
– interruzione dei legami precedenti l’adozione
– creazione di un nuovo legame di filiazione
– irrevocabilità

Le scadenze del post adozione
A seguito di una riforma introdotta dal Ministero dell’Azione Sociale e della Solidarietà Nazionale del Burkina Faso nel novembre 2014, dovrà essere depositata 1 relazione post-adozione all’anno per i primi 2 anni dall’ingresso in Italia del minore e poi 1 ogni 3 anni sino al compimento del 18° anno di età.
E’ obbligatorio allegare una o due foto del minore alla relazione post adozione.
La coppia può decidere se far redigere la relazione ai Servizi Sociali (il Movimento Shalom è firmatario del Protocollo con la Regione Toscana e i Centri Adozione) oppure direttamente dall’Ente.